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Sez. 5, Sentenza n. 9875 del 05/05/2011 (Rv. 617960 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Fabbricati di proprietà di Azienda sanitaria locale (ASL) - Applicabilità dell'esenzione "ex" art. 40 d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617960-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Gli immobili di proprietà di un'Azienda sanitaria locale (ASL) sono fiscalmente assoggettabili (nella specie all'ILOR ed all'IRPEG), in quanto per essi non è prevista per una specifica esclusione dall'imposta né è possibile applicare - né in via diretta né in via analogica - l' esenzione prevista dall'art. 40 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che riguarda gli immobili strumentali all'esercizio di un'attività di impresa, di un'arte o di una professione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)