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Sez. 2, Ordinanza n. 2330 del 31/01/2025 (Rv. 673643-01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Operatività - Perdita del diritto da parte del compratore - Sussistenza - Perdita anche del possesso - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673643-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanti sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.

Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)