Sez. 1, Sentenza n. 394 del 22/01/1986 (Rv. 444006 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELLA PARTE ACQUIESCENTE ALLA VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE DELL'ALTRA PARTE CONTINUANDO A DARE ATTUAZIONE AL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - OPERATIVITÀ IN FAVORE DELLA PARTE ACQUIESCENTE ALLA VIOLAZIONE DI UN OBBLIGO CONTRATTUALE DELL'ALTRA PARTE CONTINUANDO A DARE ATTUAZIONE AL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Il principio per cui la parte che abbia prestato completa acquiescenza alla violazione di un Obbligo contrattuale, continuando a dare piena attuazione al rapporto, non può addurre tale violazione come causa di inadempimento, per avervi sostanzialmente rinunziato, trova applicazione anche in presenza di una clausola risolutiva espressa; non potendo il creditore avvalersi di detta clausola e provocare la risoluzione del contratto quando abbia con il suo stesso comportamento rinunziato alla rigorosa e puntuale osservanza dei patti concordati od a determinate modalità inserite nel contratto. (V 5749/79, mass n 402374; (V 1103/75, mass n 374532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)