Sez. 1, Sentenza n. 5430 del 30/10/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 203099 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - In genere | Rinvenimento e sequestro del corpo del reato - Incidenza sulla validità del sequestro dei vizi della perquisizione - Esclusione - Ragioni.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - In genere
Qualora, in seguito a perquisizione compiuta d'iniziativa della polizia giudiziaria, venga effettuato il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato (nella specie coltello ingiustificatamente portato fuori dell'abitazione), ogni questione di legittimità della perquisizione stessa, in punto di ricorrenza o meno dei presupposti che la autorizzano, deve ritenersi superata dal concreto rintraccio del corpo del reato, che la legittima "ex se", ai sensi del secondo comma dell'art. 354 cod. proc. pen., il successivo sequestro, non potendosi ritenere che l'eventuale vizio della perquisizione - in ogni caso sanzionabile con provvedimenti disciplinari o penali - possa impedire, ad avvenuta constatazione del reato, il compimento di un atto consequenziale come il sequestro, obbligatorio nelle situazioni di pericolo di dispersione della prova e dunque legittimato dallo stesso accertamento del reato, indipendentemente dagli atti anteriori di ricerca.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)