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Sez. 5 - , Sentenza n. 21117 del 04/07/2022 (Rv. 665143 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Tarsu -
Stato
decisa il 2022-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665143-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

Concordato "ex ante" ex art. 23 del Regolamento delle entrate tributarie della città di Torino n. 267 del 1999 - Perfezionamento - Omesso adempimento dell'obbligazione derivante dal concordato - Rilevanza - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.

In tema di Tarsu, il concordato "ex ante" (ossia predisposto prima dell'accertamento con adesione ed allo scopo di evitare la sua emissione), previsto dall'art. 23 del regolamento delle entrate tributaria della città di Torino n. 267 del 1999, è perfezionato, ex art. 23, mediante la sottoscrizione delle parti, senza che rilevi a tal riguardo l'omesso pagamento di quanto previsto nell'accertamento con adesione, ed è, in forza della medesima norma, non impugnabile.

Decreto Legisl. 10/06/1997 num. 218 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 50, Regol. Locale 06/12/1999 num. 267 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)