Sez. 3, Sentenza n. 25716 del 13/05/2014 Ud. (dep. 16/06/2014) Rv. 259636 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trasporto di rifiuti provenienti da terzi - Autorizzazione - Necessità - Idoneità di titolo abilitativo per il trasporto di rifiuti propri - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti prodotti da terzi (nella specie, residui di demolizione da riutilizzare come sottofondo stradale) effettuato da un soggetto autorizzato unicamente al trasporto dei rifiuti propri integra il reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006) e non anche la meno grave ipotesi contravvenzionale di trasporto dei rifiuti in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)