Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. Lo Statuto richiamato senz'altra indicazione nelle disposizioni che seguono e' lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenuto nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale quando interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri non ha diritto di voto.
Titolo I. Rinvio delle leggi regionali e provinciali Impugnazione delle leggi della Repubblica, della Regione e delle Province
Art. 3
1. E' rinvio di disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale a norma del primo comma dell'art. 49 dello Statuto e' deliberato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato alla Regione o alla Provincia per il tramite del Commissario del Governo.
2. La questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale e quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere, previste dal secondo comma dello stesso art. 49, sono promosse dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di urgenza l'impugnativa e' proposta dal Presidente del Consiglio, salva ratifica del Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione.
3. Il consenso del Governo della Repubblica all'anticipata promulgazione ed entrata in vigore di leggi regionali o provinciali a norma del terzo comma dello stesso art. 49 e' dato dal Presidente del Consiglio, e non preclude l'impugnativa di cui all'art. 82 dello Statuto.
Art. 4
1. Qualora prima dell'emanazione della legge che disciplina il funzionamento della Corte costituzionale, il Governo intenda promuovere, a termini dell'art. 49 dello Statuto, questioni di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale per tramite del Commissario del Governo. La comunicazione deve essere fatta, entro il termine stabilito dall'art. 49 predetto, con nota contenente l'indicazione sommaria dei motivi dell'impugnativa. Il Commissario del Governo attesta l'avvenuta comunicazione.
2. Se entro quindici giorni dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, o nel diverso termine che sia stabilito dalle norme per il funzionamento della Corte stessa, non venga proposto ricorso per la questione di legittimita', cessa l'efficacia della predetta comunicazione e la legge puo' essere promulgata.
Art. 5
1. La deliberazione di impugnare leggi e atti aventi valore di leggi della Repubblica a norma dell'art. 83 dello Statuto e' presa dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
2. La deliberazione di impugnare leggi della Regione o leggi dell'altra Provincia, a norma del terzo comma dell'art. 82 dello Statuto, e' presa dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti ad esso assegnati.
Art. 6
1. Qualora il Consiglio regionale abbia deliberato di impugnare, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, una legge o un atto avente valore di legge della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale prima dell'emanazione della legge che ne disciplinera' il funzionamento, il Presidente della Giunta regionale ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Commissario del Governo, il quale ne accusa ricevuta.
2. La comunicazione di cui al precedente comma non sospende la efficacia della legge o dell'atto avente valore di legge della Repubblica.
Art. 7
1. Le impugnative di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica da parte del Presidente della Giunta regionale, delle quali e' stata data comunicazione al Governo a termine dell'articolo precedente prima dell'entrata in funzione della Corte costituzionale, devono essere ritualmente proposte entro quindici giorni dall'inizio del funzionamento della Corte stessa, salvo che un termine diverso sia stabilito nella legge sul funzionamento della Corte.
Titolo II. Acque e impianti elettrici
Art. 8
1. La legge regionale puo' disporre, a norma e nei limiti dell'art. 5 dello Statuto, che al riconoscimento, alla concessione e alla rinnovazione delle derivazioni di acque pubbliche non previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, sia provveduto dall'Amministrazione regionale.
2. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di domande concorrenti, quando la trattazione di una di esse rientra nella competenza della autorita' statale.
Art. 9
1. Alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico deve essere invitato il rappresentante della Regione.
2. Copia delle domande di proroga di qualsiasi termine stabilito nei decreti o nei disciplinari riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa alla Regione, la quale puo' esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di trenta giorni.
Art. 10
1. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonche' copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.
Art. 11
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 dello Statuto la Regione dovra' essere sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 13 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione la quale puo' esprimere il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.
Art. 12
1. Nelle forniture di energia elettrica previste dall'articolo 10 dello Statuto, la quantita' di energia elettrica, indipendentemente dal luogo dove, secondo la richiesta della Regione, viene effettuata la consegna, si intende riferita a misurazione nell'officina di produzione. Per le opere di allacciamento o derivazione e per il prelievo di energia le spese sono a carico esclusivo della Regione.
2. L'utilizzazione della fornitura da parte della Regione deve effettuarsi entro tre anni dalla data della richiesta e, nel caso di cui al terzo comma dell'art. 10 dello Statuto, dalla data di notifica della decisione del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 13
1. Le forniture di energia previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 10 dello Statuto per gli usi negli stessi indicati sono richieste ai concessionari dalla Regione.
Art. 14
1. Spetta alla Regione determinare il prezzo di cessione agli utenti dell'energia ad essa fornita ai sensi dei primi due commi dell'art. 10 dello Statuto. Il prezzo di cessione coincidera', di regola, col prezzo economico dell'energia, e in ogni caso non potra' superare il prezzo che verra' eventualmente fissato dagli organi dello Stato per le Regioni limitrofe. Eccezionalmente potranno essere consentiti prezzi di favore per le cessioni di energia destinata ad uso dei servizi pubblici, dell'artigianato locale e della agricoltura, evitandosi comunque di creare sperequazioni fra cittadini nella Regione.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi dello Stato relative al blocco e alla fornitura dell'energia elettrica.
Art. 15
1. In caso di domanda concorrente la preferenza e' data alla Regione, a norma del quinto comma dell'art. 10 dello Statuto, quando la richiesta della stessa porti ad una utilizzazione delle acque non
inferiore dal punto di vista idraulico ed economico a quella prevista
dalle altre domande e soddisfi ad interessi pubblici di pari entita'.
2. La Regione deve essere in grado di procedere a immediata esecuzione
e utilizzazione dell'impianto progettato.
Art. 16
1. La risoluzione in via amministrativa delle contestazioni che sorgono nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 dello Statuto e' demandata al Ministero dei lavori pubblici che provvede entro tre mesi dalla richiesta rivoltagli, sentiti gli interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Presidente della Giunta regionale.
Titolo III. Agricoltura e caccia
Art. 17
1. I provvedimenti di concessione e di esecuzione di opere di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani, spettano alla Regione, in base ai procedimenti istruttori sui quali debbono essere sentiti, secondo le rispettive competenze, i corpi consultivi centrali o il Magistrato alle acque, i quali si pronunciano entro tre mesi dalla ricezione degli atti.
2. Il termine predetto puo' essere prorogato di altri due mesi con ordinanza dei presidenti dei corpi consultivi di cui al primo comma o del Magistrato alle acque.
3. Se entro tale termine detti corpi consultivi centrali o il Magistrato alle acque non si pronunciano, la Regione potra' provvedere prescindendo dagli anzidetti pareri.
Art. 18
1. Nell'esercizio delle attivita' amministrative relative alle materie di cui al n. 9 dell'art. 4 dello Statuto, la Regione terra' presenti le direttive tecniche emanate in via generale dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio della Repubblica nel superiore interesse nazionale.
2. La Regione potra' chiedere che detto Consiglio superiore esprima il suo parere su singole questioni di rilevante interesse regionale. In tali casi alle riunione del Consiglio superiore interviene un rappresentante della Regione designato di volta in volta dalla Giunta regionale.
Art. 19
1. Per quanto riguarda la difesa fito-sanitaria, la Regione e' tenuta all'osservanza delle disposizioni recate dagli articoli 8 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.
2. I certificati fito-patologici rilasciati dagli uffici regionali sono equiparati ad ogni effetto ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso il quale la Regione depositera' le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.
3. Resta di esclusiva competenza degli uffici dello Stato il rilascio dei certificati fito-patologici per le esportazioni e le importazioni.
Art. 20
1. Gli elenchi nazionali della selvaggina protetta e degli animali nocivi sono considerati, agli effetti della potesta' legislativa della Regione ai sensi dell'art. 4, n. 11 dello Statuto, di interesse nazionale, salva la potesta' della Regione di estendere le voci di tali elenchi.
Art. 21
1. La Regione dovra' uniformare la sua legislazione in materia di caccia alla esigenza di non diminuire in modo alcuno la protezione concessa attualmente alla selvaggina in dipendenza dell'appartenenza del territorio della Regione alla zona faunistica alpina.