Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali
Testo in vigore al
Art. 8
1. Entro il mese di novembre l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette al comune l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure del confino o della ammonizione, nonche' l'elenco dei tenutari dei locali di meretricio e quello dei concessionari di case da giuoco.
2. Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Art. 9
1. Il primo novembre il sindaco, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.
2. Nella domanda vanno indicati la paternita', il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o il mestiere e l'abitazione; ad essa devono essere allegati i documenti comprovanti nel richiedente il possesso dei requisiti per essere elettore nel comune. Se il richiedente non ha l'abitazione nel comune, puo' indicare altresi' in quale sezione elettorale intende essere iscritto. Se non e' nato nel comune deve allegare il certificato di nascita.
3. La domanda e' sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, puo' fare la domanda in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.
Art. 10
1. Chi e' iscritto nelle liste elettorali di un comune puo' chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile.
2. A tal fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso da' immediata notizia al sindaco dell'altro comune.
3. Chi, pur non avendovi la residenza, intenda essere iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la dichiarazione del comune di residenza, attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune.
4. Per le domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
5. Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con la indicazione dei documenti allegati.
6. Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro il 20 novembre, tranne per coloro che siano gia' elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziale, che provvede al rilascio non oltre il 10 dicembre.
Art. 11
1. I cittadini residenti all'estero, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se gia' cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune.
2. La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorita' consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o del comune nelle cui liste risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza o del comune di nascita dei suoi ascendenti. Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia all'interessato per mezzo della predetta autorita' per lo stesso tramite notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.
3. Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste, il sindaco richiede il certificato del casellario giudiziale entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
4. Della condizione di cittadino residente all'estero e fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.
Art. 12
1. Entro il mese di ottobre di ogni biennio il Consiglio comunale elegge, nel proprio seno, una Commissione per la revisione delle liste elettorali. L'elezione non e' valida se non interviene la meta' del numero dei consiglieri.
2. La Commissione e' costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.
3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.
4. A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha piu' di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella propria scheda, un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore a tre.
5. Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che puo' assegnare a quattro candidati diversi ovvero ad un numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo.
6. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore ad otto.
7. Nei comuni il cui Consiglio ha da 60 ad 80 membri, ogni consigliere dispone di sei i voti e la elezione si effettua con le modalita' di voti al precedente comma.
8. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purche' non inferiore a dodici.
9. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
10. Il sindaco non prende parte alla votazione Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti. Questi prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.
11. La Commissione e' presieduta dal sindaco.
12. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei componenti.
13. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.
14. Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, e' sciolto, i componenti eletti per il biennio precedente restano in carica sotto la presidenza del commissario prefettizio e, avvenuta la nomina del sindaco, sotto la presidenza di questo.
Art. 13
1. Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste.
2. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
3. Nel primo elenco la Commissione comunale propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o d'ufficio.
4. Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacita' di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di coloro che hanno rinunziato all'iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'art. 10.
5. Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del diniego.1
Art. 14
1. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che e' sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Art. 15
1. Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalita' di cui al successivo art. 17.1
2. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.1
3. Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.
Art. 16
1. La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.
2. A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dall'art. 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione comunale indicandone i motivi, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro dei quali sia stata proposta la cancellazione dalle liste.1
3. La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.
Art. 17
1. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.1
2. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.
3. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
4. La parte interessata puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.
5. Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.
Art. 18
1. In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario e' costituita entro il mese di ottobre di ciascun biennio, con decreto del Primo presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta di quattro membri di cui uno designato dal Prefetto e tre dal Consiglio provinciale. Il componente designato dal Prefetto e' scelto tra i dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B, in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina e' fatta tra i funzionari di Prefettura di grado non inferiore all'8ª.
2. I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreche' abbiano adempiuto almeno all'obbligo dell'istruzione elementare e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne' dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio.
3. Il Consiglio provinciale designa, altresi', tre componenti supplenti, che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di legittimo impedimento.
4. I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel biennio successivo.
5. I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo presidente della Corte d'appello provvede alla loro sostituzione, promuovendo le necessarie designazioni degli organi competenti.
6. Ai componenti delle Commissioni elettorali mandamentali e' concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza, nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.
Art. 19
1. Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attivita' di servizio, a riposo od onorari ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale. Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila la attivita'.
2. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.3
Art. 20
1. Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di piu' provincie, il Primo presidente della Corte d'appello puo' determinare con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.
2. Analogamente il Primo presidente della Corte d'appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facolta' di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformita' della circoscrizione giudiziaria.
Art. 21
1. La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto dei presidente.
3. Il segretario del comune capoluogo del mandamento, giudiziario od altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di segretario, della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del comune, designati dal sindaco.
4. Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.
5. Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
6. Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.
Art. 22
1. Decorso il termine di cui all'art. 15, e non piu' tardi del 25 gennaio, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
2. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del comune.1
3. Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.
4. Qualora il comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dell'art. 43.
Art. 23
1. La Commissione elettorale mandamentale:
1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;1
3) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono essere pervenute direttamente.
2. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
3. La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.1
4. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 25.
Art. 24
1. Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.25
2. Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.
3. Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
4. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 16.
Art. 25
1. Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte dell'elettore;
2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;3) della perdita del diritto elettorale; che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste l'elettore e' compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli elettori che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione, se non hanno espressamente dichiarato, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'art. 10, di volervi rimanere iscritti. Gli elettori che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica.
2. Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
3. La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di richiedere gli atti al comune.
4. Alle operazioni previste dai presente articolo la Commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per la variazioni di cui al n. 1.
5. Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni: avverso le deliberazioni predette e' ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.
6. La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente.
7. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.
Titolo III. Della ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione
Art. 26
1. Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali.
2. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti.
3. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.
Art. 27
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste degli elettori per ogni nuova sezione.1
Art. 28
1. L'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. E' data tuttavia facolta' alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.
2. Gli elettori che, non avendo l'abitazione nel comune, abbiano omesso di indicare a termine dell'art. 9 - comma secondo - la sezione alla quale intendono essere iscritti e gli elettori residenti all'estero, sono ripartiti nelle singole liste di sezione secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni.
3. L'elettore che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune deve essere compreso nella lista degli elettori di quest'ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre.
4. La Commissione apporta le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione.
5. Se il trasferimento di abitazione e' stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione e' fatta d'ufficio dalla Commissione.
6. Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.