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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 219 del 1990

Decisione
decisa il 1990-04-04, depositata il 1990-04-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:219
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15498

  • Previdenza
  • Pensione di inabilità
  • Elevazione dei limiti di reddito ostativi al conseguimento di tale pensione (nella specie: rilevanza del reddito del coniuge)
  • Lamentata mancata estensione agli ultrasessantenni
  • Mancata considerazione di legge modificativa della norma impugnata
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti nuovamente la rilevanza della prospettata questione alla luce della disposizione di cui all'art. 2 legge 28 dicembre 1988, n. 544 che, sostituendo l'art. 2 legge 15 aprile 1985, n. 140, ha disposto un aumento della pensione sociale spettante "anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito" ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al suo conseguimento, non risultando tale norma essere stata presa in considerazione nell'ordinanza di rimessione.

Norme impugnate

  • legge 21 febbraio 1977, n. 29
  • art. 14-septies d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
  • legge 29 febbraio 1980, n. 33
  • art. 1 d.l. 23 dicembre 1976, n. 850

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1989 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Bortolotti Fernanda nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29, e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto, introducendo ai fini del conseguimento delle prestazioni (pensione ed assegno) d'invalidità civile nuovi e più favorevoli requisiti reddituali, ed in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge, hanno omesso di estendere tali previsioni alla pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni; che in tal modo sarebbero stati violati, a suo avviso, gli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., risultando alterata la preesistente parificazione fra tali trattamenti quanto ai limiti di reddito, e contraddetta l'esigenza di coerenza - basata sulla sostanziale equivalenza tra le rispettive condizioni invalidanti - affermata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988; che la parte privata ha chiesto che la questione venga accolta, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che essa sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;
punto 2
Considerato che il Pretore di Modena - chiamato a decidere su un caso di diniego della pensione sociale dipendente dal superamento del limite di reddito per effetto del cumulo con quello del coniuge dell'istante - lamenta in particolare che dopo la predetta sentenza non sia stato adottato alcun provvedimento atto ad eliminare o almeno ad attenuare la rilevata incoerenza; che dall'ordinanza non risulta che sia stata presa in considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140 del 1985, ha disposto un aumento della pensione sociale spettante "anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito" ed ha introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al suo conseguimento; che, conseguentemente, non risulta se detta disposizione sia o meno idonea ad incidere sulla definizione del giudizio principale ed a modificare la valutazione del giudice a quo sulla rilevanza della questione; che gli atti vanno perciò restituiti al medesimo onde consentirgli di effettuare in proposito un riesame alla stregua della citata disposizione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Modena per riesame della rilevanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze