Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 05/12/1968 (Rv. 337387 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - TITOLARITA DI DIRITTI DI CREDITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - TITOLARITA DI DIRITTI DI CREDITO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'indicazione della proprieta o di altro diritto reale contenuta nel la disposizione dell'art. 619 cod.proc.civ. e esemplificativa, avendo il legislatore assunto la proprieta come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto dominicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente. In conseguenza, se, all'infuori dei diritti reali, altri diritti vi siano che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc.civ.. la legittimazione a proporre tale opposizione va estesa anche a chi si presenti come titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell'esecuzione con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l'altro criterio del rapporto diretto con la cosa, di guisa che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell'esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale. (V. N. 2828-64, 1803-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)