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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11409 del 30/04/2019 (Rv. 653719 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Esenzione - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653719-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) è esente dall'ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto oltre ad essere, sotto il profilo soggettivo, un ente che non esercita, in modo esclusivo o prevalente, un'attività commerciale, svolge anche, sotto il profilo oggettivo, una "attività sanitaria", non genericamente finalizzata alla protezione dell'ambiente, ma specificamente volta alla tutela della salute pubblica, attraverso il controllo, lo studio tecnico-scientifico e l'informazione ambientale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge Reg. Toscana 22/06/2009 num. 30 art. 2, Legge Reg. Toscana 22/06/2009 num. 30 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)