Sez. 5, Sentenza n. 11572 del 17/05/2006 (Rv. 590034 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOLIDARIETÀ | Pluralità di alienanti - Scadenza del termine per la notifica dell'avviso di liquidazione - Decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo - Eccezione di natura personale - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOLIDARIETÀ
In tema di INVIM, in presenza di una pluralità di alienanti, l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini della notificazione dell'avviso di liquidazione non estende i suoi effetti al contribuente che non l'abbia eccepita, in quanto, trattandosi di obbligazione solidale gravante per intero su ciascun debitore, detto contribuente, ai sensi dell'art. 1297, primo comma, cod. civ., non può giovarsi della decadenza maturata nei confronti degli altri coobbligati, atteso il carattere personale della relativa eccezione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Cod. Civ. art. 1297
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)