Sez. 6, Sentenza n. 1843 del 05/10/1983 Cc. (dep. 22/12/1983) Rv. 161848 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ERRORE NELLA FORMAZIONE DELLA DECISIONE GIUDIZIALE - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - ERRORE NELLA FORMAZIONE DELLA DECISIONE GIUDIZIALE - APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
È illegittimo il ricorso alla procedura prevista dall'art. 149 cod. proc. pen. per correggere un errore che, riguardando il processo di formazione della decisione giudiziale, non può considerarsi errore materiale. (nella specie è stata annullata l'ordinanza con la quale il pretore, dopo aver erroneamente disposto la confisca di un'autovettura ai sensi dell'art. 80 bis cod. stradale non applicabile al fatto da lui giudicato perché commesso anteriormente all'entrata in vigore di tale norma, aveva disposto la cancellazione delle parti della motivazione e del dispositivo nelle quali a tale confisca si faceva riferimento). (V mass n 118635; (V mass n 143898).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 bis CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)