Sez. 2, Ordinanza n. 11091 del 24/04/2024 (Rv. 670862-01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)