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Sez. 4, Sentenza n. 13 del 12/01/1971 Ud. (dep. 29/04/1971) Rv. 117749 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - MANO DA TENERE - IN GENERE - DESTRA RIGOROSA - ELASTICITA DELLA NORMA- DEROGA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117749-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - MANO DA TENERE - IN GENERE - DESTRA RIGOROSA - ELASTICITA DELLA NORMA- DEROGA - CONDIZIONI E LIMITI.*

L'Obbligo per i conducenti di veicolo di tenere la destra rigorosa puo subire deroghe, anche in casi non previsti dalla legge, quando sussistono condizioni ambientali tali da rendere necessaria, e percio giustificata la tenuta di una destra blanda. La deroga consentita nell'ambito del carattere elastico della norma, deve rispondere a ragioni di necessita, e non soltanto di comodo del conducente, e comunque essa non deve estendersi fino a ritenere legittima l'invasione dell'altrui carreggiata. Ne consegue che, pur consentendosi, nella ricorrenza delle cennate condizioni di necessita, la deroga, questa deve essere contenuta in limiti strettamente indispensabili ad ovviare alle esigenze contingenti, ed in ogni caso la distanza del margine destro deve essere sempre contenuta in modo da evitare l'invasione della altrui carreggiata, il che, rappresentando il pericolo concreto che la legge vuole evitare, costituisce il limite invalicabile della deroga stessa. (Conf 114167, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 104, Cod. Strada art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)