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Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011 (Rv. 619615 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - LUOGO DI PRONUNCIA | Mancata indicazione - Conseguenze - Nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619615-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - LUOGO DI PRONUNCIA

La mancata indicazione nel lodo della sede dell'arbitrato, requisito prescritto ai sensi dell'art. 823, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non ne determina la nullità allorchè la sede stessa possa desumersi in via interpretativa, tenuto conto, da una parte, della natura sostanziale del requisito richiesto, che non richiede necessariamente, per la sua esplicazione, formule sacramentali e, dall'altra, della natura di atto di autonomia privata ascrivibile alla pronuncia arbitrale e della conseguente applicabilità delle disposizioni in materia di interpretazione negoziale dettate nel codice civile agli artt. 1362 e seg.; pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, sono idonei ad identificare la sede dell'arbitrato la clausola compromissoria, richiamata nel lodo, e l'indicazione del luogo di sottoscrizione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)