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Sez. 1, Sentenza n. 45042 del 11/07/2014 Cc. (dep. 30/10/2014) Rv. 261269 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Ravvedimento del condannato - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261269-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

In tema di liberazione condizionale, la nozione di "ravvedimento" implica la realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato che aveva escluso il "sicuro ravvedimento" del condannato istante, anche in considerazione della totale assenza di atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi, sebbene il soggetto fosse privo di possibilità economiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)