Sez. 6, Sentenza n. 681 del 17/03/1970 Ud. (dep. 27/06/1970) Rv. 114731 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA A COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE - PREPOSTO - MANCATO CONTROLLO DELL'USO DA PARTE DEGLI OPERAI DEI MEZZI APPRESTATI DALL'IMPRENDITORE PER LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI - RESPONSABILITA DEL PREPOSTO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA A COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE - PREPOSTO - MANCATO CONTROLLO DELL'USO DA PARTE DEGLI OPERAI DEI MEZZI APPRESTATI DALL'IMPRENDITORE PER LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI - RESPONSABILITA DEL PREPOSTO.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il giudice deve accertare quale norma sia stata concretamente violata e determinare la responsabilita tenendo conto dell'organizzazione dell'impresa e della ripartizione delle incombenze. Nell'ipotesi in cui il compito di controllare l'osservanza da parte degli operai delle norme prescritte per la prevenzione degli infortuni e l'uso da parte degli stessi dei mezzi apprestati dall'imprenditore per la sicurezza delle operazioni sia stato affidato ad un preposto, tecnicamente idoneo a svolgere mansioni di sorveglianza, la violazione dell'art 4 del DPR 27 aprile 1955, n 347, va imputata soltanto a quest'ultimo e non anche all'imprenditore che abbia fornito i mezzi idonei a prevenire gli infortuni. (V 112740, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 347 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)