Norme per il pagamento delle indennita' dovute in forza delle leggi di riforma agraria
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini del pagamento delle indennita' di espropriazione previste dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti gia' stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.
2. Nella ipotesi in cui i terreni ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 - siano stati espropriati:
a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto gia' in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.
Art. 2
1. Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato art. 6, la variazione del reddito riportata nei decreti di espropriazione, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.
Art. 3
1. L'indennita' di espropriazione viene determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:
a) terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;
b) terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.
Art. 4
1. Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennita' viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.
2. E' fatta salva agli interessati la facolta' di richiedere la determinazione:
a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;
b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per
l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.
3. La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto deve
essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore dalla presente legge, qualora nei predetti territori sia gia' in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione del nuovo catasto.
4. Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e
del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente art. 3.
5. La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione della decisione della Commissione provinciale, puo' presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che liquida l'indennita' ai sensi del precedente art. 1, con deduzione delle somme gia' corrisposte per lo stesso titolo.
6. Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendenze di finanza, sono nominate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o
Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.
Art. 5
1. La misura della indennita' di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, e' pubblicata per avviso nella Gazzetta Ufficiale provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati.
2. Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennita' di espropriazione con
proprio decreto da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli
depositati in pagamento della indennita' di espropriazione indicata nei decreti Ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennita'.
Art. 6
1. Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennita' di espropriazione.
2. Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acquisiti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva.
3. Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 70.
Art. 7
1. Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennita' di trasferimento di cui all'art. 42 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri, Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle richieste dei titoli del Prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennita', la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.
Art. 8
1. Agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette procede, anche per gli accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di cui all'art. 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, qualora le risultanze catastali tenute a base per l'applicazione del tributo non siano corrispondenti per estensione, qualita' o classe a quelle effettive al 28 marzo 1947 e sulle quali e' stata liquidata l'indennita' di espropriazione secondo le norme previste dalla presente legge.
2. Tale adempimento deve esercitarsi entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione di detta indennita'.
3. Il pagamento delle indennita' di espropriazione e' sospeso sino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori dei terreni espropriati ai fini dell'imposta straordinaria, progressiva sul patrimonio in seguito alla rettifica di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 9
1. La eventuale eccedenza fra l'indennita' indicata nei decreti di espropriazione e quella risultante dall'applicazione della presente legge non puo' essere calcolata ne' direttamente ne' indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a complete carico dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
MORO