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Sez. 1, Sentenza n. 7764 del 02/08/1990 (Rv. 468513 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI PERSONA INABILITATA - MANCATA CITAZIONE DEL CURATORE - NULLITÀ - DEDUZIONE IN APPELLO - PRONUNCIA SUL MERITO IN CONTRADDITTORIO DEL CURATORE - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIMESSIONI DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468513-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI PERSONA INABILITATA - MANCATA CITAZIONE DEL CURATORE - NULLITÀ - DEDUZIONE IN APPELLO - PRONUNCIA SUL MERITO IN CONTRADDITTORIO DEL CURATORE - OBBLIGO DEL GIUDICE - RIMESSIONI DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a controversia promossa nei confronti di persona inabilitata, la mancata citazione anche del curatore comporta nullità del procedimento e della sentenza che lo concluda. Tale nullità, peraltro, ove investa il giudizio di primo grado, è sia fatta valere in Sede di gravame ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., non esime il giudice d'appello dal dovere di pronunciare nel merito, in contraddittorio del curatore, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)