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Sez. L, Sentenza n. 4884 del 02/10/1984 (Rv. 436785 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - NOMINA - CONFERIMENTO DELLO INCARICO AD UN PROFESSIONISTA NON ISCRITTO ALL'ALBO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436785-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ALBO DEI CONSULENTI - NOMINA - CONFERIMENTO DELLO INCARICO AD UN PROFESSIONISTA NON ISCRITTO ALL'ALBO - VALIDITÀ.*

Il conferimento d'ufficio dell'incarico di consulente tecnico ad un professionista non iscritto negli appositi albi dei periti, tenuti a norma degli artt. 13 e segg. disp. Att. Cod. proc. civ., non spiega di per sè effetti invalidanti, dato che l'art. 61 secondo comma cod. proc. civ., nel disporre che la scelta del consulente va fatta "normalmente" fra le persone iscritte nei suddetti albi, non esclude il potere discrezionale del giudice di avvalersi dell'ausilio di soggetti diversi. (V 3378/79, mass n 399797).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 13, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)