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Sez. L - , Sentenza n. 18661 del 08/09/2020 (Rv. 658645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Omissione contributiva - Azione risarcitoria del lavoratore - Prescrizione decennale - Applicabilità - Decorrenza - Data di prescrizione dei contributi previdenziali - Rilevanza.
Stato
decisa il 2020-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

L'azione risarcitoria del prestatore di lavoro nei confronti del datore che abbia omesso il versamento dei contributi si prescrive nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno da parte del lavoratore della omissione contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)