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Sez. 2, Sentenza n. 2693 del 24/07/1968 (Rv. 335250 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVENTIVO ESPERIMENTO - ONERE - ESTENSIONE- DOMANDA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335250-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - RICORSO AMMINISTRATIVO - PREVENTIVO ESPERIMENTO - ONERE - ESTENSIONE- DOMANDA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI - SUSSISTENZA.*

Dall'art 97 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, risulta chiaramente che il preventivo procedimento amministrativo da esso previsto e stabilito, non soltanto per i provvedimenti dell' INPS che riguardino la concessione delle prestazioni assicurative stabilite dal citato decreto legislativo, ma anche per qualsiasi altro provvedimento del- l' istituto, che, in genere, concerna l'attuazione delle Disposizioni contenute nel decreto medesimo. Pertanto, il preventivo procedimento amministrativo deve ritenersi necessario anche per la controversia in cui il privato richieda all' INPS il rimborso di contributi assicurativi che assuma essere stati da lui indebitamente versati, perche riguardanti rapporti di lavoro saltuari ed occasionali, non assoggettabili all'Assicurazione obbligatoria, e contesti la legittimita del provvedimento con cui l' istituto ha negato il rimborso.*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)