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Sez. 6, Sentenza n. 35958 del 05/07/2002 Ud. (dep. 25/10/2002) Rv. 222352 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - RINUNCIA - IN GENERE | Transazione sul risarcimento dei danni civili - Incompatibilità con la volontà di querelarsi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222352-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - RINUNCIA - IN GENERE

Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela (art. 124 cod. pen.) la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sè la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell'offensore e che, anche in tema di rinuncia, l'art. 339 cod. proc. pen. tiene distinta l'ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l'azione civile risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 399 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)