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Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra

Testo in vigore al

Art. 12

1. Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione ed esercitati da Enti pubblici locali.
Fermi restando i limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

2. Percentuale invalidi di guerra di cui di cui all'art. 1 all'art. 2 Categorie di impiego nelle Ferro- vie dello Stato:

  1. 1) manovali (per funzioni di inser-

  2. 2) vienti chiamatori, ecc.)...... 6% 3%

  3. 3) cantonieri (per servizi accesso-

  4. 4) ri)........................... 6% 3%

  5. 5) operai qualificati.............. 6% 3%

Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in con- cessione:

  1. 1) guardie e custodi in genere del-

  2. 2) le stazioni................... 10% 5%

  3. 3) portieri........................ 30% 15%

  4. 4) inservienti..................... 30% 15%

  5. 5) manovali (per funzioni di custo-

  6. 6) di, fattorini, chiamatori,

  7. 7) ecc.)......................... 6% 3%

  8. 8) cantonieri (per servizi accesso-

  9. 9) ri)........................... 6% 3%

  10. 10) operai ed aiutanti operai....... 6% 3%

3. I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Art. 13

1. Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneita' verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente, legge.

2. Le condizioni di idoneita' fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14

1. Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati piu' di dieci persone di qualsiasi eta' e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'art. 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'art. 2.

2. I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalita' della propria attivita', occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare invalidi di cui all'art. 1 nella proporzione del 6 per cento del personale maschile ed invalidi di sesso maschile di cui all'art. 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonche' Invalidi di sesso femminile di cui all'art. 2 nella proporzione del 3 per cento del personale femminile.

3. Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unita'.

4. Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

5. Nei limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la meta' dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe.

6. Nell'assegnazione di detti posti dovra' essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 15

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le aziende che, per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dal l'obbligo dell'assunzione.

2. Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'art. 4 della presente legge, dovra' esprimere il suo motivato parere.

3. I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 16

1. I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtu' della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

2. E' ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonche' per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento.

Art. 17

1. Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. 1) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

  2. 2) le generalita' degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido e' iscritto.

2. Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Art. 18

1. Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al precedente art. 17 distintamente per le singole province alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entita' numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilita' di occupazione, puo', dopo aver udito il parere dell'opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attivita' in piu' di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

Art. 19

1. I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze I numero di invalidi che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo i occasione di assunzione di nuovo personale, ed in caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

1. Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

2. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'artico 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato a sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravando di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' delle persone nonche' alla sicurezza degli impianti.

3. Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unita' invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze.

Art. 21

1. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

Art. 22

1. I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, . . . non ne facciano richiesta il tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti o previa diffida a regolarizzare con un'ammenda la L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

2. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Art. 23

1. Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

2. Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facolta' di ridurre l'importo fino alla meta' ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22.

3. Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 17 l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo.

4. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 24

1. Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

2. Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento in applicazione della presente legge.

Art. 25

1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 26

1. Le Camere di commercio al 1 gennaio e al 1° foglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti gli esistenti.

Art. 27

1. Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI