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Sez. L, Sentenza n. 2611 del 13/03/1991 (Rv. 471238 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere | Parte contumace in primo grado - Limitazioni probatorie.
Stato
decisa il 1991-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471238-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - In genere

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte rimasta contumace in primo grado non può, in appello, dedurre prova per testi o produrre documenti a sostegno di un'eccezione non formulata nel giudizio pretorile né può pretendere - trattandosi di facoltà rimessa al potere discrezionale del giudice (il cui mancato esercizio è incensurabile in sede di legittimità) - l'acquisizione di atti relativi ad un procedimento penale le cui risultanze probatorie possano risultare utili ai fini della decisione civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)