Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013 (Rv. 627991 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE | Inammissibilità di una domanda, o di un capo di essa o di un motivo di gravame - Motivazione anche sul merito - "Potestas iudicandi" - Insussistenza - Motivo di ricorso per cassazione solo sotto tale secondo profilo - Inammissibilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE
Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto. (Nella specie, una società trasferita all'estero aveva censurato la sentenza reiettiva del reclamo da essa proposto avverso la sua dichiarazione di fallimento per avere, tra l'altro, ritenuto possibile una siffatta declaratoria in assenza della notifica, nei suoi confronti, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, malgrado tale decisione di rigetto fosse stata preceduta da una valutazione di inammissibilità, per asserita genericità, dello stesso motivo di reclamo, successivamente non investita dal proposto ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)