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Sez. 2, Sentenza n. 36 del 14/01/1997 Cc. (dep. 20/03/1997) Rv. 207305 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Dichiarazione dei c.d. collaboratori di giustizia - Attendibilità - Valutazione - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207305-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. "pentito" deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)