Sez. L - , Ordinanza n. 19701 del 08/08/2017 (Rv. 645592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Azione per credito di lavoro maturato tra la dichiarazione dello stato di insolvenza e la risoluzione del rapporto - Soggetto debitore - Individuazione - Amministrazione straordinaria - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
Il credito lavorativo maturato tra la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro e la data di risoluzione del rapporto non grava sul datore medesimo e, quindi, sul Fondo di garanzia gestito dall'Inps, bensì sull'amministrazione straordinaria, e può essere soddisfatto in prededuzione, quindi con precedenza rispetto a tutti i crediti concorsuali, rientrando tra i crediti che si caratterizzano per essere funzionalmente collegati all'attività di amministrazione e di liquidazione del patrimonio del fallito, poiché sorti a seguito di atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)