Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 26/04/1968 (Rv. 332855 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA AZIONE REDIBITORIA DA PARTE DEL COMPRATORE CONVENUTO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA AZIONE REDIBITORIA DA PARTE DEL COMPRATORE CONVENUTO PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA.*
L'Azione redibitoria, in senso lato, sia nel caso che sia domandato, secondo la scelta del compratore, la risoluzione del contratto (Azione redibitoria in senso proprio), sia che sia domandata la riduzione del prezzo (quanti minoris), rappresenta una vera e propria domanda giudiziale, volta ad ottenere una pronuncia di carattere costitutivo, come quella che tende a far venire meno, per autorita del giudice, il contratto, o a modificarne uno degli elementi essenziali, incidendo, comunque, sugli elementi sinallagmatici del negozio stesso quali sono stati posti in essere dai contraenti. Ove sia per la prima volta proposta in appello contro il venditore agente per il pagamento del prezzo, l'Azione redibitoria, costituendo una domanda nuova (riconvenzionale), e come tale inammissibile, non potendo ritenersi compresa nella eccezione, proposta in primo grado, basata sulla deduzione dei medesimi vizi di carattere redibitorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)