Sez. 5, Sentenza n. 11148 del 10/05/2013 (Rv. 627117 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | ONLUS - Art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Partecipazione di enti pubblici - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI
In tema di corretta qualificazione, ai sensi ed ai fini dell'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), detta norma si limita ad identificare i soggetti esclusi dalla citata qualifica e, tra essi, gli enti pubblici, ma la medesima disposizione non vieta che questi ultimi possano parteciparvi, senza che la ONLUS, che annoveri l'ente pubblico (nella specie, un Comune e la Provincia), perda la specialità del suo statuto anche tributario, così da dover essere cancellato dalla relativa anagrafe, come illegittimamente disposto dall'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)