Sez. 6, Sentenza n. 2616 del 10/12/1986 Ud. (dep. 25/02/1987) Rv. 175240 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO - APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER APPROPRIAZIONE - DENARO PROVENIENTE DA FINANZIAMENTO DI ENTE PUBBLICO, RIENTRATO NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE PRIVATO - PERDITA DELLA APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO - PECULATO PER APPROPRIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO - APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PER APPROPRIAZIONE - DENARO PROVENIENTE DA FINANZIAMENTO DI ENTE PUBBLICO, RIENTRATO NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE PRIVATO - PERDITA DELLA APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO - PECULATO PER APPROPRIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, le somme provenienti da pubblico finanziamento non perdono, nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, la loro appartenenza allo stato o, in genere, all'ente pubblico finanziatore, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate. Ne consegue che, la appropriazione di somme destinate direttamente all'istituzione ed al funzionamento dei corsi professionali o dei premi di frequenza stabiliti ed assegnati agli allievi, integra gli estremi del delitto ex art. 314 cod. pen.. (Conf mass n 159902).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)