Sez. 1, Ordinanza n. 554 del 09/10/1986 (Rv. 450951 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DISPOSTO DAL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITÀ DEL REGOLAMENTO.*
Il provvedimento di sequestro giudiziario pronunciato dal giudice istruttore in corso di causa è strumentale alla decisione ed è quindi sottoposto al controllo del collegio che lo esercita con la sentenza ex art. 682 cod. proc. civ. o con quella che decide anche il merito. Sono inammissibili, pertanto, sia il regolamento di Competenza che l'impugnazione del provvedimento del giudice istruttore, potendo formare oggetto di regolamento di Competenza e d'impugnazione solo la successiva sentenza del tribunale. (V 3960/86, mass n 446782; (V 1497/84, mass n 433585; (V 6297/80, mass n 410036; (V 2551/76, mass n 381351; (Conf 5468/82, mass n 423237; (Conf 3237/75, mass n 377351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Proc. Civ. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)