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Sez. L, Sentenza n. 7224 del 15/04/2004 (Rv. 572100 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Lavoro straordinario - Definizione - Compenso - Calcolo - Maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione oraria ordinaria - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572100-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Con riferimento alla normativa anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2003, deve qualificarsi lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, quale stabilito dalla contrattazione collettiva o da discipline equiparabili, applicabile nel caso concreto, e la contrattazione collettiva deve prevedere per lo stesso una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta per il lavoro normale (tenendo presenti le varie componenti fisse e continuative della retribuzione), però essere vincolata alla percentuale di maggiorazione prevista dalla legislazione speciale del 1923, la quale si riferisce solo alle prestazioni eccedenti non già il solo orario normale contrattuale, ma anche l'orario normale massimo di lavoro quale indicato dalla medesima normativa legale. Tale principio è applicabile anche ai rapporti di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, assoggettati alla disciplina speciale del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, che presenta caratteri di organicità ma non costituisce un corpo normativo chiuso e che, nonostante il rinvio dell'art. 1 del R.D. citato alla contrattazione collettiva, è permeato dai principi successivamente dettati in materia di retribuzione per il lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 5, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)