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Sez. 1, Sentenza n. 2696 del 05/02/2013 (Rv. 625240 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GIUDICE TUTELARE - POTERI DI VIGILANZA | Minore - Autorizzazione al rilascio del passaporto - Richiesta di un solo genitore - Natura vincolata del provvedimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625240-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GIUDICE TUTELARE - POTERI DI VIGILANZA

L'autorizzazione al rilascio del passaporto al minore su richiesta di un solo genitore (e senza l'assenso ovvero in contrasto con la volontà dell'altro) non ha, a fronte di un diritto soggettivo non sottoposto a limiti, natura vincolata, ma resta subordinata alla valutazione dell'interesse del minore, rispondendo tale soluzione alla disciplina introdotta con l'art. 10, comma 5, lett. c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, attuativo del Regolamento CE n. 444 del 2009, la cui "ratio" non mira a prescindere dal consenso dei genitori, ma è diretta ad assicurare una tutela ulteriore dell'interesse dei minori.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 10 com. 5 lett. C, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 28/05/2009 num. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)