Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni
Testo in vigore al
Capo IV. Avvisi di ricevimento.
Art. 8
1. L'avviso di ricevimento e' predisposto normalmente dal mittente ed eccezionalmente, nei casi stabiliti nelle istruzioni di servizio, dall'ufficio di spedizione delle corrispondenze e dei pacchi o di emissione dei vaglia e dal traente degli assegni postali, ed avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce o col bollettino relativo.
Art. 9
1. L'ufficio che consegna oggetti, assegni postali o vaglia con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo dal destinatario e lo rimanda subito all'origine, per essere rimesso al mittente.
2. Se il destinatario rifiuta di firmarlo, basta la dichiarazione dell'agente postale sull'avviso stesso che quel dato oggetto, o assegno postale o vaglia, e' stato consegnato.
3. L'eventuale smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad indennita'; ma l'Amministrazione puo' rilasciarne, all'occorrenza, un duplicato, sottoscritto dal destinatario o munito della dichiarazione degli agenti postali.
Art. 10
1. L'avviso di ricevimento, a richiesta del mittente, puo' essere trasmesso per telegrafo, purche' il mittente anticipi la spesa del telegramma, oltre il pagamento della tassa normale.
Capo V. Opposizioni, pignoramenti, sequestri, cessioni.
Art. 11
1. Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione, nei casi in cui sono ammessi, producono effetto di fronte all'Amministrazione delle poste dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che debba consegnare gli oggetti o pagare le somme a cui si riferiscono.
2. Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegua degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, finche' sia intervenuta la decisione dell'autorita' giudiziaria, a termini dell'art. 561 del Codice di procedura civile, salvi gli ordini della Autorita' superiore, alla quale deve immediatamente riferirne.
Art. 12
1. I fermi, i sequestri e le opposizioni ordinati ai fini della giustizia penale debbono essere intimati per iscritto, anche con una semplice lettera o mediante telegramma, confermato poi con lettera, dell'autorita' procedente. Il titolare dell'ufficio si uniformera' senz'altro ai provvedimenti stessi.
Art. 13
1. Per le dichiarazioni prescritte dagli articoli 611, 613, e 937 del Codice di procedura civile, il titolare dell'ufficio, al quale e' stato notificato l'atto, deposita o fa depositare nella cancelleria della competente magistratura, mediante ricevuta, un atto da lui sottoscritto, in carta semplice e munito del bollo d'ufficio, da cui risultino:
a) i nomi e cognomi dei mittenti e dei destinatari, il giorno d'impostazione e la provenienza degli oggetti, piu' il relativo importo, quando trattisi di valori o di titoli da pagare;
b) le opposizioni, i sequestri, i pignoramenti o le cessioni precedentemente intimati sugli oggetti o valori stessi, indicando il nome, cognome, domicilio e residenza di ciascuno degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari ed i loro titoli esecutivi.
2. Il titolare potra' anche farsi rappresentare da altro agente postale, munendolo di apposito mandato nei sensi dell'articolo 48 del Codice di procedura civile.
3. La dichiarazione puo' essere fatta in ogni caso dall'Avvocatura dello Stato, quando l'Amministrazione ritenga di dovere richiedere la sua assistenza.
Art. 14
1. I provvedimenti e le decisioni giudiziarie riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto di fronte all'Amministrazione postale dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio di cui al precedente articolo 11.
2. Le rinuncie agli atti anzidetti e le revoche di cessioni hanno effetto di fronte all'Amministrazione stessa, solamente in quanto risultino da atto pubblico o da scrittura privata, con la firma autenticata da notaio, ed a datare dal giorno in cui siano state come sopra notificate.
Capo VI. Contravvenzioni.
Art. 15
1. Le sopratasse comminate dalle leggi postali sono liquidate, riscosse o conteggiate dagli stessi agenti delle poste, salvo ricorso in via amministrativa.
2. L'applicazione delle ammende, quando non sia intervenuta la transazione amministrativa, e' di competenza della autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 16 del Codice postale.
3. Le ammende dovute per contravvenzione alle norme sulla imposta di consumo, ivi comprese quelle per falsa od emessa dichiarazione del contenuto soggetto all'imposta, sono applicate e riscosse dagli agenti delle poste con le modalita' stabilite dalle disposizioni legislative vigenti.
Art. 16
1. La domanda di transazione amministrativa, delle contravvenzioni postali deve essere indirizzata alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi nella cui circoscrizione sono state commesse le contravvenzioni medesime. Le Direzioni provinciali, ove non ritengano doversi dar corso al giudizio penale, possono accettare l'oblazione di cui all'art. 16 del Codice postale o intimare il pagamento di una somma maggiore, entro il limite massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
2. Se la domanda e' accolta e il contravventore versa la maggiore somma stabilita dalle dette Direzioni provinciali, con il rimborso delle spese giudiziarie eventualmente occorse, le Direzioni stesse ne danno avviso alla autorita' giudiziaria, alla quale la contravvenzione sia stata denunziata, per i provvedimenti di sua competenza.
Art. 17
1. Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, determina l'aliquota dei proventi delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi alla concessione di premi di diligenza agli ufficiali ed agenti della forza pubblica che abbiano accertato contravvenzioni e le modalita' di assegnazione dei premi medesimi.
Parte prima. Corrispondenze e pacchi
Titolo I. Corrispondenze. CAPO I. Definizione di corrispondenze.
Art. 18
1. Nella denominazione di corrispondenza sono comprese le lettere, i biglietti postali, le cartoline postali semplici e con risposta pagata, le carte manoscritte, i biglietti da visita, le cartoline illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali, le stampe, gli estratti di conto delle amministrazioni di stampe periodiche, i campioni di merci ed i pacchetti.
Capo II. Esclusivita'.
Art. 19
1. Agli effetti dell'art. 1 del Codice postale si considera corrispondenza epistolare qualsiasi invio fornito di indirizzo, contenente comunicazioni con carattere attuale e personale.
2. Qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga in tutto o in parte comunicazioni aventi carattere di cui al comma precedente, costituiscono, ad ogni effetto postale, corrispondenza epistolare.
Art. 20
1. Ai sensi dell'art. 37 del Codice postale sono consentiti:
1° il trasporto ed il recapito di corrispondenze per le quali sia stato soddisfatto interamente il diritto postale, mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o impronte di macchine affrancatrici;
2° il trasporto e la distribuzione di corrispondenze nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali;
3° il trasporto delle corrispondenze da un comune sprovvisto di ufficio postale all'ufficio postale di un comune limitrofo e viceversa;
4° la distribuzione di corrispondenze locali, anche nei comuni provveduti di uffici di posta, qualora non vi esista servizio di portalettere;
5° la distribuzione di corrispondenze locali, nei comuni provveduti di uffici di posta con servizio di portalettere, ma limitatamente ai giorni in cui non funziona tale servizio;
6° il trasporto eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico della corrispondenza riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime, e della corrispondenza della stessa natura, scambiata con altre imprese di linee ferroviarie, colle quali abbiano servizio cumulativo, o con uffici governativi;
7° il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionato dallo Stato, della corrispondenza concernente esclusivamente l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonche' di quella relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le societa' ferroviarie o con uffici governativi.
Art. 21
1. Sono altresi' consentiti:
1° la distribuzione di lettere-circolari aperte, che pubblici uffici, corpi morali o case di commercio facciano eseguire per proprio conto e nel proprio interesse nei luoghi di loro residenza, o col mezzo di propri viaggiatori fuori dei detti luoghi;
2° il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle banche mediante propri agenti, salva all'Amministrazione la facolta' di pretenderne l'apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano corrispondenze epistolari;
3° il trasporto di corrispondenze di qualsiasi natura per parte dei Capitani o padroni di navi, o dei rispettivi equipaggi o passeggeri, purche' nell'atto del loro arrivo o di ciascun loro scalo nel Regno consegnino o facciano consegnare all'ufficio di sanita' tutte quelle dirette ugualmente nel Regno, per essere rimesse all'ufficio di posta piu' vicino;
4° il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze ufficiali dei regi consoli italiani all'estero, indirizzate alle Capitanerie di porto, o registrate sul ruolo di bordo dei piroscafi in arrivo in Italia.
Art. 22
1. Per incetta s'intende la raccolta o l'accettazione di corrispondenze di piu' mittenti, per essere spedite comunque, anche a mezzo della posta, o per essere trasportate, distribuite o fatte distribuire entro o fuori del Regno.
2. Nessuno puo' collocare cassette d'impostazione in luoghi aperti al pubblico.
Capo III. Segreto epistolare.
Art. 23
1. Costituisce violazione del segreto epistolare, per le corrispondenze chiuse, non solo il prenderne o lasciarne prendere cognizione del contenuto con qualsiasi mezzo, ma anche la semplice apertura di esse.
2. Per le cartoline costituisce violazione del segreto epistolare soltanto la partecipazione a terzi di comunicazioni scritte sulle medesime.
3. Per gli oggetti sottofascia o in buste aperte, francati come corrispondenze non epistolari, o circolanti con riduzione o esenzione di tassa, non costituisce violazione del segreto epistolare la verifica fatta allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dalla legge postale e dal presente regolamento.
Art. 24
1. Ai fini degli articoli 619 e 620 del Codice penale e dello art. 38 del Codice postale, sono tenuti al segreto epistolare, oltre che i funzionari ed agenti dell'Amministrazione, tutti i concessionari, sotto qualsiasi forma, di servizi postali, nonche' gli obbligati al trasporto degli effetti postali.
2. Ai medesimi fini, essi ed il personale dipendente sono considerati come addetti al servizio delle poste.
Art. 25
1. E' ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia morto, o indirizzate a persone in stato di demenza, quando non sia stato ancora nominato il tutore.
Capo IV. Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze.
Art. 26
1. I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati ad una persona o a piu' persone, in qualunque localita' dell'interno o dell'estero, o ad una persona con surrogazione di un'altra in sua mancanza, o ad una persona perche' li rimetta ad una altra, con o senza indicazione del recapito rispettivamente, oppure fermi in posta.
2. Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre o altri segni, o con semplici lettere iniziali che non costituiscano la ragione sociale o il nominativo dell'Ente destinatario.
3. Limitatamente alle corrispondenze ordinarie e' consentito che esse rechino per indirizzo l'indicazione precisa di uno dei documenti ammessi per la identificazione dei destinatari nel pagamento dei vaglia postali.
4. L'indirizzo deve essere scritto in caratteri latini e puo' essere fatto sugli oggetti stessi e sui relativi involucri, e, tranne che per gli oggetti da assicurare, anche su foglietti incollati sopra.
5. Puo' essere scritto a mano, anche con matita copiativa su fondo precedentemente inumidito, stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico e per gli oggetti da avere corso in via ordinaria anche a matita non copiativa.
Art. 27
1. Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo, puo' essere aggiunta la indicazione del mittente e del suo domicilio e la data di spedizione.
2. L'applicazione di etichette non e' pero' ammessa sulle corrispondenze da assicurare.
Art. 28
1. Le corrispondenze indirizzate ad uffici di posta, per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri luoghi sono considerate come corrispondenze impostate negli uffici dai quali provengono. In tutti i casi deve esservi apposta a tergo una dichiarazione, che ne indichi la provenienza, e la rispettiva tassa fa carico ai destinatari quando non sia stata soddisfatta dai mittenti.
2. E' consentito d'indirizzare ad uffici di posta pieghi debitamente affrancati contenenti piu' lettere circolari o altri oggetti, con incarico agli uffici stessi di eseguirne a loro scelta la distribuzione a persone esercenti determinate professioni o determinati commerci, purche' ciascun oggetto sia francato separatamente e per intero. Gli oggetti non francati sono restituiti ai mittenti.