Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 2016/C 203/01
Testo in vigore al
Art. 44
Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.
Capo 5. Imprese comuni
Art. 45
Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in imprese comuni ai sensi del presente trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 46
1.
Qualsiasi progetto di impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un'indagine da parte della Commissione.
A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.
2.
La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di impresa comune.
Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessità dell'impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:
a) la località d'impianto,
b) lo statuto,
c) il volume e il ritmo del finanziamento,
d) la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,
e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune,
f) l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato.
La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.
Art. 47
Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.
Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.
In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.
Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:
a) la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,
b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.
Art. 48
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.
Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
Art. 49
La costituzione di una impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.
Ogni impresa comune ha personalità giuridica.
In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Salvo contrarie disposizioni del presente trattato o del proprio statuto, ogni impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù del presente trattato, le controversie interessanti le imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.
Art. 50
Gli statuti delle imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.
Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47 su proposta della Commissione.
Art. 51
La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle imprese comuni fino all'insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.
Capo 6. Approvvigionamento
Art. 52
1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2.
A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:
a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;
b) è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.
L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.
Sezione 1. L'Agenzia
Art. 53
L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.
Art. 54
L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia.
Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.
Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.
Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.
Art. 55
Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
Art. 56
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.
Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Sezione 2. Minerali, materie grezze e materie fissili speciali provenienti dalla Comunità
Art. 57
1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:
a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo 8,
b) l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.
2.
L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
Art. 58
Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.
Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
Art. 59
Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:
a) può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;
b) è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non può avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 62.
La Commissione non può accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente trattato.
Art. 60
Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.
Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.
L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.
Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.
Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.
Art. 61
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.
Art. 62
1. L'Agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,
a) sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall'articolo 60,
b) sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie,
c) sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'articolo 59 b), comma secondo.
2. Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo 7, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,
a) sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,
b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,
c) sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.
3. Le disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.
Art. 63
I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statutarie o convenzionali in vigore per tali imprese.
Sezione 3. Minerali, materie grezze e materie fissili speciali non provenienti dalla Comunità
Art. 64
L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.