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Sez. L, Sentenza n. 16624 del 05/11/2003 (Rv. 567909 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere del convenuto di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda - Necessità - Omissione - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567909-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

La negazione, da parte del Ministero dell'Interno, di alcuni degli elementi costitutivi del diritto all'assegno di invalidità civile (stato di invalidità, limite reddituale e incollocazione), pur integrando mera difesa, resta preclusa da un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, quale la pregressa non contestazione dell'esistenza degli elementi stessi nel giudizio di primo grado, in quanto la non contestazione di tali elementi, inscrivendosi nel generale potere delle parti di determinare l'oggetto della lite, contribuisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., a delimitare negativamente detto oggetto, in tal modo escludendo dalla controversia la necessità del relativo accertamento, con conseguente inammissibilità di una successiva contestazione, che verrebbe a connotarsi quale fatto nuovo, esterno all'iniziale delimitazione nell'ambito della "res litigiosa".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)