Sez. L - , Ordinanza n. 24697 del 11/08/2022 (Rv. 665463 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME | Certificato medico redatto all’estero da medico straniero - Mancanza di “apostille” o di legalizzazione - Efficacia giuridica in Italia - Esclusione - Conseguenze in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME
In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.
Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)