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Sez. L - , Ordinanza n. 24697 del 11/08/2022 (Rv. 665463 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME | Certificato medico redatto all’estero da medico straniero - Mancanza di “apostille” o di legalizzazione - Efficacia giuridica in Italia - Esclusione - Conseguenze in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore.
Stato
decisa il 2022-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665463-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME

In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.

Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)