Sez. L, Sentenza n. 3059 del 21/06/1978 (Rv. 392502 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - PRESTAZIONI LAVORATIVE STAGIONALI RESE AL MEDESIMO DATORE DI LAVORO PER UN LUNGO LASSO DI TEMPO - PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEL LAVORATORE - DECORRENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - UNICITA DEL RAPPORTO E CONSEGUENTE SITUAZIONE DI SOGGEZIONE OVVERO PLURALITA DI RAPPORTI DISTINTI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER LA CONDIZIONE DEL TITOLARE DEL DIRITTO - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - PRESTAZIONI LAVORATIVE STAGIONALI RESE AL MEDESIMO DATORE DI LAVORO PER UN LUNGO LASSO DI TEMPO - PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEL LAVORATORE - DECORRENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - UNICITA DEL RAPPORTO E CONSEGUENTE SITUAZIONE DI SOGGEZIONE OVVERO PLURALITA DI RAPPORTI DISTINTI.*
Nel caso di prestazioni lavorative stagionali, rese a favore dello stesso datore di lavoro per un lungo lasso di tempo, spetta al giudice del merito - al fine di determinare il giorno in cui, cessato il rapporto di lavoro, sia iniziato a decorrere il termine di prescrizione dei crediti del lavoratore, di cui agli artt 2948 n 4, 2955 n 2, 2956 n 1 cod civ, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966 - di accertare: a) se le prestazioni lavorative si siano inserite in un unico rapporto di lavoro, durante il quale, anche negli intervalli non lavorativi, sia persistita la situazione di soggezione e di conseguente metus, che possa aver dissuaso il lavoratore dall'Esercizio dei propri diritti ed abbia impedito la decorrenza della prescrizione; b) ovvero le prestazioni stesse abbiano dato luogo a tanti distinti rapporti lavorativi, alla fine di ognuno dei quali sia iniziata a decorrere la prescrizione dei relativi crediti di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)