diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 4162 del 11/12/1980 Ud. (dep. 08/05/1981) Rv. 148732 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - COLLISIONE AD UN CROCEVIA - PRECEDENZA DI FATTO - PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1980-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148732-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - COLLISIONE AD UN CROCEVIA - PRECEDENZA DI FATTO - PRECEDENZA DI DIRITTO - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI - ESTREMI.*

Qualora, in caso di incrocio di strada con diritto di precedenza con strada senza diritto di precedenza, il conducente, che ha l'Obbligo di dare precedenza, giunga al crocevia con tale anticipo da portare a termine la manovra di immissione nella strada privilegiata ed allontanarsi dall'area di intersezione, non si puo ritenere sussistente la sua colpa sotto il profilo di aver cagionato intralci alla circolazione, a meno che non sia dimostrato in modo rigoroso che al conducente cosiddetto favorito, obbligato anch'esso alla massima prudenza ex art 105 prima parte cod strad, non sia stata lasciata concretamente la possibilita di moderare la velocita e di adeguarsi alla situazione del traffico. (V per quanto valga mass n 133622/80 e mass n 103137/67).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)