Sez. 1, Ordinanza n. 32269 del 11/12/2025 (Rv. 676698-01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE | Obbligo di rendiconto della banca - Invio periodico degli estratti conto - Illegittimità delle appostazioni - Obbligo della banca di trasmissione di estratti rettificati - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE
Nel contratto di conto corrente bancario, l'invio periodico degli estratti conto esaurisce l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente, con la precisazione che l'illegittimità delle appostazioni determinate dalla nullità di singole clausole contrattuali non fa sorgere l'obbligo, in capo alla banca, di procedere alla trasmissione di estratti rettificati relativamente a periodi già rendicontati.
Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)