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Sez. 1, Sentenza n. 1933 del 06/04/1981 (Rv. 412623 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASTENSIONE DAL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE PER RILEVATA PREGRESSA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO AD OPERA DI ALTRO TRIBUNALE - RICHIESTA D'UFFICIO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412623-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASTENSIONE DAL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE PER RILEVATA PREGRESSA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO AD OPERA DI ALTRO TRIBUNALE - RICHIESTA D'UFFICIO DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*

Il tribunale, il quale, adito con istanza per la dichiarazione di fallimento, si astenga dal provvedere, rilevando che il fallimento stesso e gia stato dichiarato con sentenza di altro tribunale, non puo richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, secondo la previsione dell'art 45 cod proc civ, non ricorrendo, in tale situazione, una ipotesi di conflitto fra giudici che entrambi si dichiarino competenti all'apertura della procedura concorsuale. (V 635/79, mass n 396787; (V 426/74, mass n 368130).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)