Sez. U, Sentenza n. 944 del 17/04/1963 (Rv. 261337 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUZIONE PUBBLICA DI BENEFICENZA - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - ISTITUZIONE PUBBLICA DI BENEFICENZA - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ESCLUSIONE.*
E sufficiente a caratterizzare un ente come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che esso abbia, almeno parzialmente, una finalita caritativà cioe, in tali enti l'assistenza gratuita o semigratuita, secondo i casi, a favore dei poveri, non puo mai mancare, il che non esclude che essi possano prestare la loro opera anche a favore di chi la richieda contro pagamento, salvo che particolari statuti non dispongano diversamente, ossia quando l'ente sia stato creato solo per assistere i bisognosi. Gli enti stessi, avendo un patrimonio costituito dal fondo di dotazione e da beni successivamente acquisiti, eventualmente incrementato dagli introiti derivanti dalle prestazioni a titolo oneroso, possono anche realizzare utili di gestione, che, pero, ove eccedano i bisogni ordinari, devono essere depositati o investiti nei modi stabiliti dalla legge fondamentale del 17 luglio 1890 n 6972 (art 23 e 28). Pertanto, la gestione redditizia delle dette istituzioni non vale ad imprimere ad esse il carattere di ente pubblico economico, giacche il reddito patrimoniale derivante dalla loro opera e il risultato di una attivita svolta non a scopo di lucro, ma per attuare la finalita pubblica dell'assistenza e beneficenza. Da cio deriva che il rapporto di impiego tra i detti enti ed il personale dipendente e di natura pubblica e non privata, onde le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo (applicazione in tema di rapporto di impiego di dipendenti dell'ospedale psichiatrico di Palermo).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 28, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 23, Legge 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)