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Sez. 2, Sentenza n. 573 del 20/01/1983 (Rv. 425345 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETÀ DEL CRITERIO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425345-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETÀ DEL CRITERIO - UTILIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il criterio ermeneutico sussidiario stabilito dall'art. 1367 cod. civ. è applicabile quando in base alle altre regole di interpretazione non sia stato possibile attribuire alla scrittura contrattuale o ad una sua clausola un concreto significato e non anche quando il giudice del merito abbia potuto ricostruire in modo completo la volontà delle parti attraverso le espressioni letterali da loro adoperate, messe in rapporto col loro comportamento complessivo e con altre circostanze accertate nel processo, sicché non rimane alcuna lacuna interpretativa da colmare ai sensi della citata norma o del successivo art. 1371 cod. civ. (Conf 6353/81, mass n 417148; (Conf 2314/81, mass n 413054).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)