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Sez. 1, Sentenza n. 20226 del 04/09/2013 (Rv. 627805 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Azione generale di arricchimento - Presupposti - Unicità del fatto generatore dell'arricchimento e dell'impoverimento - Mancanza di giustificazione - Necessità - Arricchimento come risparmio di spesa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627805-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 cod. civ., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inoperanti i presupposti dell'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento, eseguito da una banca, titolare del servizio di tesoreria comunale, in favore di terzi creditori del comune, atteso che il risparmio di spesa ottenuto dall'ente trovava autonoma giustificazione in una sentenza della Corte dei conti, che aveva condannato l'istituto tesoriere a reintegrare il fondo-cassa comunale, depauperato per effetto di delibere annullate o prive di esecutorietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)