Sez. 1, Sentenza n. 1633 del 28/04/1975 (Rv. 375236 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - AMMONTARE DELL'ASSEGNO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA COMPOSITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - AMMONTARE DELL'ASSEGNO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
L'assegno previsto dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, ha natura composita in relazione ai criteri che il giudice per legge deve applicare quando e chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di corresponsione: assistenziale in senso lato con riferimento al criterio che fa leva sulle condizioni economiche dei coniugi; risarcitoria in senso ampio, con riguardo al criterio che concerne le ragioni della decisione; compensativa, per quanto attiene al criterio del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Il giudice, che pur deve applicare tali criteri nei confronti di entrambi i coniugi e nella loro necessaria coesistenza, ha ampio potere discrezionale, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'assegno. (Conf 1194/74, mass n 363240).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)