Sez. L, Sentenza n. 526 del 29/01/1985 (Rv. 438729 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONCRETA UTILIZZAZIONE DELL'INTERROGATORIO - POTERI DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONCRETA UTILIZZAZIONE DELL'INTERROGATORIO - POTERI DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Nel rito del lavoro l'interrogatorio libero delle parti, pur essendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità che si rifletta sulla validità della sentenza; d'altra parte i modi della concreta utilizzazione di tale strumento processuale, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimità. (V 3091/83, mass n 427998; (V 1399/80, mass n 404981).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)