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Sez. L, Sentenza n. 526 del 29/01/1985 (Rv. 438729 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONCRETA UTILIZZAZIONE DELL'INTERROGATORIO - POTERI DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438729-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONCRETA UTILIZZAZIONE DELL'INTERROGATORIO - POTERI DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Nel rito del lavoro l'interrogatorio libero delle parti, pur essendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, è prescritto senza alcuna sanzione di nullità che si rifletta sulla validità della sentenza; d'altra parte i modi della concreta utilizzazione di tale strumento processuale, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimità. (V 3091/83, mass n 427998; (V 1399/80, mass n 404981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)