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Sez. 1, Sentenza n. 1732 del 14/04/1986 Cc. (dep. 23/04/1986) Rv. 172507 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - DI CATTURA - FACOLTATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - EFFICIENZA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172507-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - DI CATTURA - FACOLTATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORI - MOTIVAZIONE - SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - EFFICIENZA PROBATORIA.*

L'Obbligo di motivazione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in ordine alla sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza può ritenersi assolto solo quando, sia pure entro i limiti derivanti dal rispetto del segreto istruttorio, siano indicati, in modo specifico, non soltanto le fonti dalle quali si è ritenuto di poter ricavare gli indizi di colpevolezza o il tipo delle prove acquisite, ma soprattutto il contenuto delle risultanze probatorie in base alle quali si possa desumere, nell'ambito di una valutazione allo stato degli Atti, un apprezzabile "fumus" di colpevolezza a carico dell'imputato, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la congruità e la correttezza delle motivazioni del provvedimento restrittivo e della correlativa ordinanza di riesame, e all'imputato di conoscere gli elementi indiziari utilizzati a suo carico e di apprestare tempestivamente i mezzi di difesa. (Conf mass n 168940; (Conf mass n 168756).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)