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Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Testo in vigore al

Titolo VI. Rinuncia e nullità del disegno o modello comunitario registrato

Art. 51 Rinuncia

1. La rinuncia al disegno o modello comunitario registrato è dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare. Essa acquista efficacia alla data in cui viene iscritta nel registro.

2. Quando oggetto della rinuncia è un disegno o modello comunitario per il quale è stato concesso un differimento della pubblicazione, esso è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

3. Un disegno o modello comunitario registrato può costituire oggetto di una rinuncia parziale purché nella sua forma modificata esso possieda i requisiti per ottenere la protezione e ne sia mantenuta l'identità.

4. La rinuncia è iscritta nel registro soltanto con il consenso del titolare di un diritto iscritto nel registro. Quando nel registro è iscritta una licenza la rinuncia è iscritta unicamente se il titolare del disegno o modello comunitario registrato dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare. L'iscrizione è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

5. Qualora dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia proposta un'azione ai sensi dell'articolo 14 inerente alla titolarità di un disegno o modello comunitario registrato, l'Ufficio non iscrive la rinuncia nel registro senza il consenso di chi ha promosso l'azione.

Art. 52 Domanda di nullità

1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafi 2, 3, 4 e 5, qualsiasi persona fisica o giuridica, così come un'autorità pubblica a tal fine abilitata, può presentare all'Ufficio una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato.

2. La domanda è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo una volta che sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità.

3. La domanda di nullità è inammissibile se una domanda con il medesimo oggetto e la medesima causa è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato.

Art. 53 Esame della domanda

1. L'Ufficio, se ritiene ammissibile la domanda di nullità, accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 25 ostano al mantenimento del disegno o modello comunitario registrato.

2. Nell'esame della domanda, da effettuarsi osservando il regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

3. La declaratoria di nullità del disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel registro una volta divenuta definitiva.

Art. 54 Partecipazione ai procedimenti di nullità del presunto contraffattore

1.

Qualora venga depositata una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato e fino a quando l'Ufficio non ha preso una decisione definitiva, qualunque terzo che fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per contraffazione dello stesso disegno o modello può partecipare al procedimento di nullità, purché presenti richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa.

Lo stesso vale per qualunque terzo che fornisca la prova che il titolare del disegno o modello comunitario ha chiesto nei suoi confronti la cessazione degli atti di presunta contraffazione del disegno o modello, nonché la prova di aver chiesto ad un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono contraffazione del disegno o modello comunitario.

2. L'istanza di partecipazione è presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa relativa alla domanda di nullità, di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

Titolo VII. Ricorsi

Art. 55 Decisioni soggette a ricorso

1. Contro le decisioni degli esaminatori, della divisione dell'amministrazione competente per marchi, disegni e modelli, della divisione affari legali e delle divisioni d'annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto congiuntamente alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.

Art. 56 Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento

Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono di diritto parti nel procedimento di ricorso.

Art. 57 Termini e formalità

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione che si desidera impugnare. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

Art. 58 Revisione pregiudiziale

1. Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato esso deve modificare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria che espone la motivazione, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione di ricorso, senza parere sul merito.

Art. 59 Esame del ricorso

1. Se il ricorso è ammissibile la commissione del ricorso ne esamina la fondatezza.

2. Durante l'esame del ricorso la commissione di ricorso, qualora lo reputi necessario, invita le parti a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni in merito alle sue notifiche o alle comunicazioni fatte dalle altre parti.

Art. 60 Decisione sul ricorso

1. In seguito all'esame del merito, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.

2. Qualora la commissione di ricorso rinvii la causa per nuova decisione all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai motivi e dal dispositivo enunciati nella decisione della commissione di ricorso, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.

3. Gli effetti delle decisioni della commissione dei ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 61, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato un ricorso alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.

Art. 61 Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

5. Il ricorso va inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Titolo VIII. Procedimento dinanzi all'ufficio

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 62 Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

Art. 63 Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti relativi alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

Art. 64 Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre alla procedura orale d'ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.

2. La procedura orale, compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria dell'organo dinanzi alla quale essa si svolge qualora la pubblicità possa presentare inconvenienti gravi e ingiustificati, in particolare per una delle parti del procedimento stesso.

Art. 65 Istruzione

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

  1. a) l'audizione delle parti;

  2. b) la richiesta d'informazioni;

  3. c) la produzione di documenti e mezzi di prova;

  4. d) l'audizione di testimoni;

  5. e) la perizia;

  6. f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.

2. L'organo competente dell'Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l'assunzione di mezzi istruttori.

3. L'Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé.

4. Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.

Art. 66 Notifica

L'Ufficio notifica d'ufficio agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente dell'Ufficio.

Art. 67 Restitutio in integrum

1. Il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato o ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se a norma del presente regolamento l'inosservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro lo stesso termine. La richiesta non è ammissibile quando sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato deposito della domanda di rinnovo della registrazione o di mancato pagamento della relativa tassa, dal periodo di un anno viene detratto il periodo supplementare di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase.

3. La richiesta deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata fino a quando non sia stata pagata la relativa tassa.

4. L'organo competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al paragrafo 2 ed all'articolo 41, paragrafo 1.

6. Il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla registrazione del disegno o modello comunitario e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede commercializzato prodotti in cui è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientri nell'ambito della protezione del disegno o modello comunitario registrato.

7. Il terzo che può avvalersi del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato, nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum riguardo ai termini previsti dal presente regolamento, che devono essere osservati dinanzi alle autorità di detto Stato.

Art. 68 Rinvio ai principi generali

In assenza di disposizioni procedurali nel presente regolamento, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

Art. 69 Cessazione degli obblighi pecuniari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento delle tasse si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all'atto del pagamento delle tasse si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto dal paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto nel paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione. Esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un'azione in giudizio per far valere il diritto. In tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.

Sezione 2. Spese

Art. 70 Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dalla parte avversa nonché tutte le spese da questa sostenute, indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese alle condizioni previste nel regolamento di esecuzione.

2. Ove tuttavia le parti soccombano rispettivamente su una o più statuizioni, o quando l'equità lo esiga, la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono una diversa ripartizione delle spese.

3. La parte che pone fine ad un procedimento rinunciando al disegno o modello comunitario registrato o non rinnovandone la registrazione, ovvero rinunciando al procedimento di nullità o al procedimento di ricorso, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dalla parte avversa conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a provvedere la divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono sulle spese in via equitativa.

5. Quando dinanzi alla divisione d'annullamento o alla commissione di ricorso le parti addivengono in via transattiva ad una ripartizione delle spese diversa da quella disposta dai paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'organo interessato ne prende atto.

6. Su istanza di parte i cancellieri della divisione d'annullamento o della commissione di ricorso fissano l'importo delle spese da pagare in applicazione di quanto disposto dai paragrafi precedenti. Tale importo può, su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, essere riveduto con decisione della divisione d'annullamento o della commissione dei ricorsi.

Art. 71 Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese

1. Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che stabilisce l'ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.

2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tale scopo, dandone comunicazione all'Ufficio e alla Corte di giustizia.

3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente a norma della legge nazionale.

4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.